Sez. U, Sentenza n. 3963 del 19/04/1986 Ud. (dep. 22/05/1986) Rv. 172750 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART. 202, COMMA SECONDO, RELATIVAMENTE ALLA MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE RAGIONEVOLMENTE CONGRUO PER LA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PER GLI INTERESSI CIVILI - CONTRASTO CON L'ART. 24, COMMA SECONDO DELLA COSTITUZIONE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART. 202, COMMA SECONDO, RELATIVAMENTE ALLA MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE RAGIONEVOLMENTE CONGRUO PER LA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PER GLI INTERESSI CIVILI - CONTRASTO CON L'ART. 24, COMMA SECONDO DELLA COSTITUZIONE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma secondo, cod. proc. penale, relativamente alla mancata previsione di un termine ragionevolmente congruo per la notificazione dell'impugnazione per gli interessi civili, che potrebbe ravvisarsi in quello corrispondente stabilito per le impugnazioni in materia civile e che consentirebbe di eliminare gli ostacoli che si frappongono all'effettività dell'Esercizio del diritto dell'impugnante a causa dell'esiguità del termine di soli tre giorni stabilito dal detto art. 202, comma secondo, cod. proc. pen. (Conf mass n 165127).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)