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Sez. 4, Sentenza n. 577 del 25/09/1986 Ud. (dep. 20/01/1987) Rv. 174899 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE - TERMINI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1986-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174899-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE - TERMINI - DECORRENZA.*

Il termine di tre giorni, di cui all'art. 202 cod. proc. pen., per la notificazione della impugnazione della parte civile decorre dalla data della dichiarazione di impugnazione e non da quella di emissione del provvedimento impugnato. Tale termine, poi, deve essere interpretato nel senso che i tre giorni previsti si riferiscono alla richiesta rivolta all'ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione, essendo del tutto irrilevante il momento conclusivo del procedimento di notificazione. (V mass n 172750; (V mass n 172749; (V mass n 166808; (V mass n 165128; (V mass n 165127; (Conf mass n 149858; (Conf mass n 143691; (Conf mass n 142133).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)