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Sez. U, Sentenza n. 6173 del 24/03/1984 Ud. (dep. 30/06/1984) Rv. 165127 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 202 COMMA SECONDO COD. PROC. PEN. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165127-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 202 COMMA SECONDO COD. PROC. PEN. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202 comma secondo cod. proc. pen. prospettabile in relazione agli artt. 3 e 24 cost. Infatti, la disposizione del codice di rito, che prevede, a pena di decadenza, un termine di soli tre giorni per la notificazione alle altre parti della dichiarazione di impugnazione proposta dalla parte che si ritiene lesa nella sfera dei suoi interessi civili, da un lato, attua una disparità di trattamento rispetto alla posizione del pubblico ministero, la cui dichiarazione di impugnazione, ai sensi dell'art. 199 bis cod. proc. pen., deve essere notificata entro il più ampio termine di trenta giorni; dall'altro lato, per le difficoltà che possono insorgere in ordine al perfezionamento della procedura di notificazione - che si ha con la consegna del plico al destinatario - il cui ritardo può risalire anche a cause non imputabili alla negligenza della parte impugnante, la garanzia difensiva riconosciuta a questa parte può risultare svuotata di ogni contenuto.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)