Sez. 3 - , Sentenza n. 29508 del 04/04/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276359 - 03
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Art. 734 cod. pen. - Alterazione delle bellezze naturali - Nozione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO
La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. punisce l'alterazione delle bellezze naturali non soltanto in senso naturalistico, cioè come sostituzione arbitraria e modificazione della condizione dei luoghi preesistente, ma anche in senso giuridico, come arbitraria trasformazione di un interesse, che attiene alla comunità sociale destinataria del bene tutelato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'alterazione contemplata dalla norma penale non deve essere necessariamente irreparabile, sussistendo la lesione incriminata anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata). (conf. n. 1700 del 1969, Rv. 110154; n. 2685 del 1992, Rv. 190738).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)