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Sez. 3, Sentenza n. 10030 del 15/01/2015 Ud. (dep. 10/03/2015) Rv. 263011 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Reato di cui all'art. 734 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263011-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO

Per la realizzazione del reato previsto dall'art 734 cod. pen., non è necessaria l'irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)