Sez. 3, Sentenza n. 10030 del 15/01/2015 Ud. (dep. 10/03/2015) Rv. 263011 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Reato di cui all'art. 734 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO
Per la realizzazione del reato previsto dall'art 734 cod. pen., non è necessaria l'irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)