Sez. L, Sentenza n. 3029 del 10/04/1990 (Rv. 466570 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LIMITI - CRISI DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 9 DEL D.L. N. 17 DEL 1983 - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LIMITI - CRISI DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 9 DEL D.L. N. 17 DEL 1983 - PORTATA.*
Tra le cause di esclusione e di esonero dal collocamento obbligatorio, tassativamente indicate dall'art. 13 della legge n. 482 del 1968, non è inclusa la crisi dell'impresa, né tale ipotesi è contemplata dall'art. 9 d.l. n. 17 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983, norma che innovando per il futuro ha introdotto l'esonero dal suddetto Obbligo in tipiche e tassative ipotesi di situazioni congiunturali di crisi per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva, nonché per quelle soggette ad amministrazione straordinaria a norma del d.l. n. 26 del 1979 (convertito nella legge n. 95 del 1979) o ad intervento straordinario (e non già meramente ordinario) della cassa integrazione guadagni a norma delle leggi 12 agosto 1977 n. 675 e 20 dicembre 1974 n. 684, talché non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi un generico stato di crisi aziendale, (essendo, quindi, illegittimo - ed al riguardo da disapplicarsi dal giudice ordinario - l'atto che in conseguenza disponga la sospensione dell'avviamento del lavoratore) ma è necessario che quest'ultima risulti accertata e riconosciuta (al momento dell'avviamento disposto dall'ufficio provinciale del lavoro) da organi pubblici nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 79 del 1983; né tale norma è censurabile di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, essendo sostanzialmente diversa la situazione delle imprese in crisi da quella in cui si trovano le imprese nelle ipotesi tassative dalla stessa norma indicate. (nella specie, la C. S. in base all'enunciato principio ha anche ritenuto che andava disapplicato l'atto di sospensione dell'avviamento del lavoratore, disposto dall'ufficio prov. Del lavoro in relazione all'errata considerazione della crisi del datore di lavoro). (Conf 149/88, mass n 456776; (Conf 1496/86, mass n 444873).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)