diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1692 del 08/03/1983 (Rv. 426552 - 01)

ACQUE - ACQUEDOTTI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - ESECUZIONE DI OPERA IDRAULICA (ACQUEDOTTO) - DANNI CONSEGUENTI A TALE ESECUZIONE - DOMANDA RISARCITORIA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426552-01

ACQUE - ACQUEDOTTI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - ESECUZIONE DI OPERA IDRAULICA (ACQUEDOTTO) - DANNI CONSEGUENTI A TALE ESECUZIONE - DOMANDA RISARCITORIA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - LIMITI.*

La domanda risarcitoria proposta dal proprietario di un fondo, per il ristoro dei danni conseguenti all'esecuzione di opera idraulica (nella specie, acquedotto), esula dalla Competenza del tribunale delle acque pubbliche, secondo la previsione dell'articolo 140 lett. E) del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e spetta alla cognizione del giudice ordinario, qualora si verta in tema di danni che non siano effetto diretto della suddetta opera, in sè considerata e come progettata dall'amministrazione, ma bensì derivino da fatto dell'esecutore dell'opera medesima, per non avere adottato la dovuta diligenza e perizia nella realizzazione di quel progetto (nella specie, omettendo accorgimenti tecnici idonei ad evitare la rottura di condotte fognarie e di convogliamento delle acque piovane). (V 4201/81, mass n 414868; (V 4975/78, mass n 394714; (V 2137/76, mass n 380947).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)