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Sez. 1, Sentenza n. 4975 del 02/11/1978 (Rv. 394714 - 01)

ACQUE - PUBBLICHE - DANNI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - ALLAGAMENTI E RISTAGNI IN UN FONDO PRIVATO PROVOCATI DA ACQUE DEI CANALI DI UN CONSORZIO DI BONIFICA - DOMANDA RISARCITORIA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONTRO IL CONSORZIO - DEDUZIONE DELLA OMISSIONE DI OPERE E MANUTENZIONE NECESSARIE AL REGOLARE SMALTIMENTO DEL VOLUME IDRICO - COMPETENZA DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE.*
Stato
decisa il 1978-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394714-01

ACQUE - PUBBLICHE - DANNI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - ALLAGAMENTI E RISTAGNI IN UN FONDO PRIVATO PROVOCATI DA ACQUE DEI CANALI DI UN CONSORZIO DI BONIFICA - DOMANDA RISARCITORIA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONTRO IL CONSORZIO - DEDUZIONE DELLA OMISSIONE DI OPERE E MANUTENZIONE NECESSARIE AL REGOLARE SMALTIMENTO DEL VOLUME IDRICO - COMPETENZA DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE.*

Ai sensi dell'art 140 lett e) del RD 11 dicembre 1933 n 1775 (testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici), devono ritenersi devolute alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche tutte le domande rivolte a conseguire la condanna della amministrazione, ancorche in forza della generale previsione di cui all'art 2043 cod civ, al risarcimento di danni che siano direttamente dipendenti dalla esecuzione e manutenzione di opere concernenti acque pubbliche, o dalla emanazione di provvedimenti in materia, restandone escluse solo quelle che si ricolleghino a fatti connessi in via meramente indiretta od occasionale con le vicende relative al governo delle acque. Pertanto, nel caso in cui le acque dei canali di un consorzio di bonifica abbiano provocato allagamenti e ristagni in un fondo privato, va affermata la Competenza del giudice specializzato sulla domanda risarcitoria proposta dal proprietario di quel fondo contro il consorzio, in relazione alla dedotta omissione da parte di quest'ultimo delle opere e della manutenzione necessarie ad assicurare il regolare smaltimento del volume idrico portato dai canali medesimi. (V 2137/76, mass n 380947; (V 3556/75, mass n 377754; (V 3250/75, mass n 377368).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)