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Sez. L, Sentenza n. 8996 del 03/12/1987 (Rv. 456293 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UNA SOLA PARTE DELL'AZIENDA - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456293-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UNA SOLA PARTE DELL'AZIENDA - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Nel caso in cui venga trasferita, non già l'intera azienda, ma soltanto una parte di essa, è necessario - perché possa trovare applicazione il disposto dell'art. 2112 cod. civ., che mira a salvaguardare la prosecuzione e la continuità dei relativi rapporti di lavoro - che l'oggetto del trasferimento abbia quegli stessi caratteri di unità e di autonomia di organizzazione che presenta l'azienda unitariamente considerata, intesa come complesso di beni e rapporti organizzati ai fini dell'Esercizio dell' impresa. L'accertamento dell'esistenza di tali requisiti nell'oggetto del trasferimento è devoluto al giudice del merito ed è sindacabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. (V 2697/87, mass n 451804; (V 2008/85, mass n 439913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)