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Sez. L, Sentenza n. 2697 del 17/03/1987 (Rv. 451804 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1987-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451804-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - PRESUPPOSTI.*

La fattispecie del trasferimento d'azienda, prevista dall'art. 2112 cod. civ. ai fini della successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, esige il passaggio dell'intera struttura aziendale con il mutamento soltanto del soggetto titolare dell'impresa; solo in tal ipotesi il cessionario, nell'assumere la titolarità ed il governo dell'impresa, subentra nel sinallagma del rapporto di lavoro con tutti i relativi obblighi e diritti, sempre che tale rapporto non sia venuto meno per preventiva disdetta, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., da parte del datore di lavoro cedente. (V 2008/85, mass n 439913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)