Sez. L, Sentenza n. 2008 del 14/03/1985 (Rv. 439913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO, DEDOTTO COME UNICO E CONTINUATIVO, ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ORIGINARIO DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO, DEDOTTO COME UNICO E CONTINUATIVO, ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ORIGINARIO DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, dedotto come unico e continuativo nella successione tra cedente e cessionario di un'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. non necessariamente deve essere compiuto - in relazione al periodo antecedente alla cessione - anche nei confronti dell'originario datore di lavoro, potendo invece essere condotto - unitamente allo accertamento relativo al periodo successivo alla cessione - soltanto nei confronti dell'acquirente dell'azienda, dal quale il lavoratore pretenda il riconoscimento di un'anzianità di servizio decorrente dall'iniziale assunzione da parte del cedente. (V 4132/84, mass n 436086; (V 4904/81, mass n 415636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)