Sez. L, Sentenza n. 5189 del 02/06/1990 (Rv. 467541 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - ASSEGNO E PENSIONE - DISTINZIONE - SPECIFICAZIONE DEL TIPO DI PRESTAZIONE DOVUTO - OBBLIGO DEL GIUDICE IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL LAVORATORE - DESUNZIONE DEL TIPO PREDETTO DALL'ACCERTAMENTO DEL GRADO DI RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - ASSEGNO E PENSIONE - DISTINZIONE - SPECIFICAZIONE DEL TIPO DI PRESTAZIONE DOVUTO - OBBLIGO DEL GIUDICE IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL LAVORATORE - DESUNZIONE DEL TIPO PREDETTO DALL'ACCERTAMENTO DEL GRADO DI RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alle Disposizioni della legge 12 giugno 1984 n. 222, che, agli assicurati la cui capacità di lavoro si sia ridotta a meno di un terzo, attribuiscono un assegno (inizialmente temporaneo) di Invalidità e, agli assicurati che invece vengono a trovarsi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, una pensione di Invalidità (con possibilità di revisione dello stato di Invalidità e di revoca del beneficio), il giudice del merito che accolga la domanda del lavoratore assicurato è tenuto a specificare il tipo di prestazione previdenziale riconosciuto, non potendo questo desumersi semplicemente - al di là della qualificazione formale della stessa - dall'accertato grado della riduzione della capacità di lavoro. (V 1605/87, mass n 451016; (V 101/87, mass n 449893).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)