Sez. 3, Sentenza n. 3146 del 28/06/1989 (Rv. 463254 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'adeguamento della liquidazione alla svalutazione della moneta intervenuta nel periodo compreso tra la sentenza di primo e di secondo grado può essere compiuto dal giudice d'appello anche in assenza d'una specifica conclusione in tal senso, perché, a meno che il danneggiato non abbia espressamente manifestato una volontà contraria, domandando la conferma della liquidazione già compiuta in primo grado e non genericamente la sola conferma della sentenza, la richiesta di tener conto dell'ulteriore svalutazione può esser considerata compresa nella domanda risarcitoria fin dalla sua proposizione. (Conf 117/81, mass n 410512).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)