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Sez. 3, Sentenza n. 117 del 07/01/1981 (Rv. 410512 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410512-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

In tema di valutazione del danno aquiliano, l'adeguamento della liquidazione alla svalutazione della moneta, realizzatasi nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella d'appello, puo essere compiuto dal giudice d'appello, poiche la relativa richiesta puo ritenersi compresa nella domanda risarcitoria fin dalla sua proposizione, salvo che il danneggiato abbia chiesto espressamente la conferma della liquidazione gia compiuta in primo grado, cosi manifestando una volonta incompatibile con l'inclusione, nell'oggetto del riesame, degli effetti della svalutazione monetaria: ipotesi quest'ultima che non si verifica quando il danneggiato abbia genericamente chiesto la conferma della sentenza di primo grado. (Conf 2240/78, mass n 391630).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)