Sez. L, Sentenza n. 3523 del 09/04/1987 (Rv. 452510 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - PAGAMENTI ED ACCREDITI ALL'ESTERO - COMPITI DI CONTROLLO - ISTITUTI DI CREDITO E BANCA D'ITALIA - POTERE DISCREZIONALE DELLA SECONDA NON DEI PRIMI - BENESTARE BANCARIO DI QUESTI ULTIMI - DICHIARAZIONE RELATIVA APPOSTA DAL DIPENDENTE DELLA BANCA - FUNZIONE ATTESTATIVA O CERTIFICATIVA - FATTISPECIE (ESCLUSIONE DELLA DISCREZIONALITÀ PER L'ATTIVITÀ DEL BENESTARE BANCARIO ESPLICATA DA UN DIPENDENTE ASPIRANTE ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO).*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - PAGAMENTI ED ACCREDITI ALL'ESTERO - COMPITI DI CONTROLLO - ISTITUTI DI CREDITO E BANCA D'ITALIA - POTERE DISCREZIONALE DELLA SECONDA NON DEI PRIMI - BENESTARE BANCARIO DI QUESTI ULTIMI - DICHIARAZIONE RELATIVA APPOSTA DAL DIPENDENTE DELLA BANCA - FUNZIONE ATTESTATIVA O CERTIFICATIVA - FATTISPECIE (ESCLUSIONE DELLA DISCREZIONALITÀ PER L'ATTIVITÀ DEL BENESTARE BANCARIO ESPLICATA DA UN DIPENDENTE ASPIRANTE ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO).*
Con riguardo all'espletamento da parte degli istituti di credito dei compiti di controllo dei pagamenti ed accrediti all'estero, controllo che si estrinseca nel cosiddetto benestare bancario, mentre la pubblica amministrazione delegante (banca d'Italia) resta fornita di ampi poteri discrezionali, in considerazione delle esigenze di politica valutaria e monetaria devoluta alla cura dei supremi organi del governo, invece le banche delegate non hanno alcun potere discrezionale, sono soggette ad un rapporto di supremazia speciale e devono sottostare alla puntuale osservanza delle norme emanate, con la conseguenza che debbono declinare tutte le operazioni sulla cui regolarità sostanziale agli effetti valutari sussistano fondati dubbi, anche se si tratta di operazioni rientranti nel novero di quelle autorizzate in via generale. Pertanto, il benestare bancario costituisce soltanto uno strumento per l'attuazione del controllo sul trasferimento delle valute e la dichiarazione apposta dal dipendente della banca su tale atto ha una funzione meramente attestativa o certificativa della conformità dell'operazione alla disciplina valutaria. (nella specie, con il principio affermato la suprema Corte ha confermato la decisione del merito che aveva escluso la discrezionalità per l'attività del benestare bancario esplicata da un dipendente aspirante alla qualifica di funzionario). (V 6177/83, mass n 430963).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 10, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)