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Sez. U, Sentenza n. 6177 del 21/10/1983 (Rv. 430963 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - ILLEGALE ESPORTAZIONE DI VALUTA RICOLLEGABILE ALL'INOSSERVANZA DA PARTE DI UN ISTITUTO DI CREDITO DEI COMPITI DI CONTROLLO SU PAGAMENTI ED ACCREDITI ALL'ESTERO, AD ESSO DERIVANTI DA DELEGA CONFERITA DALLA BANCA D'ITALIA - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELL'ISTITUTO DI CREDITO E CORRISPONDENTE DIRITTO SOGGETTIVO DELLA BANCA D'ITALIA, PER IL RISTORO DEL POTENZIALE DANNO ERARIALE CAUSATO DALL'INDICATA INOSSERVANZA - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
Stato
decisa il 1983-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430963-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - ILLEGALE ESPORTAZIONE DI VALUTA RICOLLEGABILE ALL'INOSSERVANZA DA PARTE DI UN ISTITUTO DI CREDITO DEI COMPITI DI CONTROLLO SU PAGAMENTI ED ACCREDITI ALL'ESTERO, AD ESSO DERIVANTI DA DELEGA CONFERITA DALLA BANCA D'ITALIA - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELL'ISTITUTO DI CREDITO E CORRISPONDENTE DIRITTO SOGGETTIVO DELLA BANCA D'ITALIA, PER IL RISTORO DEL POTENZIALE DANNO ERARIALE CAUSATO DALL'INDICATA INOSSERVANZA - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*

In ipotesi di illegale esportazione di valuta, che sia ricollegabile all'inosservanza da parte di un istituto di credito (nella specie, Banco ambrosiano) dei suoi compiti di controllo su pagamenti ed accrediti all'estero, ad esso derivanti da delega conferita dalla banca d'Italia in qualità di preposta all'Esercizio delle funzioni spettanti in materia valutaria all'ufficio italiano dei cambi, è astrattamente ravvisabile, nel rapporto fra detto istituto e lo stato, una responsabilità amministrativa di tipo contrattuale a carico del primo ed una corrispondente posizione di diritto soggettivo del secondo, per il ristoro del potenziale danno erariale che venga causato da quell'inosservanza, tanto sotto il profilo della mancata percezione di Tributi, quanto sotto il profilo delle interferenze negative sulla bilancia dei pagamenti e sul corso dei cambi, e, conseguentemente, deve riconoscersi la tutelabilità in Sede giurisdizionale di tale posizione soggettiva, salva restando ogni questione sulla concreta sussistenza del danno erariale, attinente al fondamento nel merito della domanda. Detta tutela giurisdizionale deve ritenersi devoluta alla Corte dei conti, nell'ambito delle sue attribuzioni in tema di responsabilità contabile (artt. 52 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, 81 ed 82 del R.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e 103 della Costituzione), tenuto conto che l'indicata delega da parte della banca d'Italia instaura un rapporto di servizio fra lo stato e l'istituto di credito, caratterizzato dall'Esercizio da parte dell'istituto medesimo di funzioni pubbliche, mediante inserimento nell'apparato della amministrazione e per il conseguimento di sue finalità. (V 2/80, mass n 403359; (V 5184/79, mass n 401793).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 81, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 10, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)