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Sez. L, Sentenza n. 9226 del 12/12/1987 (Rv. 456437 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - FACOLTÀ DI FIRMA SOCIALE DI UN DIPENDENTE DI AZIENDA DI CREDITO - LIMITAZIONE ALLA FORMA DELLE POLIZZE DI PEGNO - DIRITTO ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - INSUSSISTENZA - LEGGE N. 745 DEL 1938 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456437-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - FACOLTÀ DI FIRMA SOCIALE DI UN DIPENDENTE DI AZIENDA DI CREDITO - LIMITAZIONE ALLA FORMA DELLE POLIZZE DI PEGNO - DIRITTO ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - INSUSSISTENZA - LEGGE N. 745 DEL 1938 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ai dipendenti di aziende di credito, la facoltà di firma sociale, che connota la qualifica di funzionario (qualifica di derivazione meramente contrattuale e non già legale), comporta che deve sussistere un potere di compiere in nome e per conto della azienda di credito, gli Atti pertinenti all'Esercizio dell'impresa e quindi non è identificabile con quella spettante per singoli e predeterminati Atti. Pertanto la firma delle polizze di pegno - quale richiesta dall'art. 10, secondo comma, legge 10 maggio 1938 n. 745 (norma che prescrive che la polizza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del monte dei pegni o da un funzionario all'uopo delegato) - non integra il requisito suddetto perché inerisce ad una sola categoria di Atti e quindi non fa insorgere nel dipendente il diritto alla qualifica di funzionario, atteso anche che la legge suddetta non contiene una normativa in tema di qualifica del personale, né, in particolare all'art. 10 cit. Una definizione della figura del funzionario, e quindi non può ravvisarsi contrasto con la previsione della contrattazione collettiva, alla cui autonomia negoziale compete la Determinazione dei requisiti necessari per l'appartenenza alle varie categorie e per l'attribuzione delle singole qualifiche. (V 3523/87, mass n 452510).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 10/05/1938 num. 745 art. 10 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)