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Sez. 1, Sentenza n. 2731 del 27/03/1997 (Rv. 503325 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Cause concernenti l'assegno di divorzio - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503325-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Le cause concernenti l'assegno di divorzio non sono riconducibili a quelle relative agli alimenti, che vanno identificate nelle liti aventi ad oggetto l'obbligo legale di prestare gli alimenti ai sensi degli art. 433 e ss. cod. civ., stante la chiara diversità tra le finalità, dei due istituti e tra i presupposti per il sorgere dell'una o dell'altra obbligazione. Di conseguenza alle cause predette si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui all'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 42 CORTE COST., Preleggi art. 14, Cod. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)