Sez. 1, Sentenza n. 4456 del 20/04/1995 (Rv. 491936 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Cause concernenti l'assegno di divorzio - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Le cause concernenti l'assegno di divorzio non sono riconducibili alle cause "relative ad alimenti" - che vanno identificate nelle liti aventi ad oggetto l'obbligo legale di prestare gli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. cod. civ. - stante la chiara diversità tra le finalità dei due istituti e tra i presupposti per il sorgere dell'una e dell'altra obbligazione. Di conseguenza alle cause predette si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)