Sez. 3, Sentenza n. 1853 del 20/03/1980 (Rv. 405477 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ADEMPIMENTO TARDIVO - RILEVANZA - CONDIZIONI - DOLO O COLPA - SUSSISTENZA - NECESSITA - PAGAMENTO DEL CANONE LOCATIZIO IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO - COMPORTAMENTO TOLLERANTE DEL LOCATORE PROTRATTO PER LUNGO TEMPO - SCUSABILITA DEL CONDUTTORE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ADEMPIMENTO TARDIVO - RILEVANZA - CONDIZIONI - DOLO O COLPA - SUSSISTENZA - NECESSITA - PAGAMENTO DEL CANONE LOCATIZIO IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO - COMPORTAMENTO TOLLERANTE DEL LOCATORE PROTRATTO PER LUNGO TEMPO - SCUSABILITA DEL CONDUTTORE.*
Ai fini della risoluzione del contratto a norma dell'art 1453 cod civ, la responsabilita del debitore deve essere imputabile a dolo o colpa, sicche, nel caso in cui ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili idonee a far escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere considerato non colpevole e non puo, quindi, pronunciarsi la risoluzione del rapporto. In particolare, nell'apprezzare il comportamento di un inquilino che abbia pagato un canone in misura inferiore a quello concordato, non puo non tenersi conto - al fine di stabilire se sussista o meno un inadempimento colpevole di non scarsa importanza avuto riguardo allo interesse del locatore - del fatto che tale pagamento in misura ridotta sia stato per lungo tempo accettato e tollerato dal locatore. (Conf 2464/79, mass n 398785).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)