Sez. 3, Sentenza n. 46218 del 15/11/2011 Cc. (dep. 13/12/2011) Rv. 251603 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Reato già estinto ex art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. - Fatto successivamente depenalizzato - Interesse alla revoca della sentenza di patteggiamento - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
Sussiste l'interesse a proporre richiesta di revoca della sentenza di patteggiamento per un fatto successivamente depenalizzato pur quando sia già maturata la fattispecie estintiva di cui al secondo comma dell'art. 445 cod. proc. pen., residuando, anche dopo detta estinzione, l'iscrizione della sentenza nel certificato giudiziale non rilasciato a richiesta dei privati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)