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Sez. 3, Sentenza n. 10686 del 14/12/1994 (Rv. 489178 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Giudizio di appello - Introduzione con citazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489178-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE

Nel rito del lavoro - che si applica anche alle controversie in materia di locazione urbana, ai sensi degli artt.. 30 - 45 e ss. legge 27 luglio 1978 n. 392 - l'introduzione del giudizio di appello con citazione, quando questa è stata depositata nei termini indicati dagli artt. 434 c. 2. o e 327 c. 1. o cod. proc. civ., determina soltanto la necessità processuale del mutamento di rito, ai sensi dell'art. 439 cod. proc. civ. (nelle cause di lavoro) o dell'art. 52 legge n. 392/1978 (nelle cause di locazione), o, in mancanza, una mera irregolarità processuale attinente ad una questione di rito, che non può essere autonomamente dedotta come motivo di gravame e che assume rilievo, ai fini dell'impugnazione, solamente se abbia arrecato alla parte un pregiudizio processuale che abbia inciso sulla competenza, sul regime delle prove o sui diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)