Sez. L, Sentenza n. 2073 del 05/04/1982 (Rv. 419934 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA OMESSA APPLICAZIONE IN APPELLO DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA OMESSA APPLICAZIONE IN APPELLO DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La mancata applicazione in grado di appello delle norme che regolano le controversie di lavoro non può essere censurata con ricorso per Cassazione qualora non si deduca uno specifico pregiudizio processuale che da tale mancata applicazione sia concretamente derivato e che abbia inciso o sulla Determinazione della Competenza del giudice o sul regime delle prove o sulle facoltà di cui le parti dispongano per l'Esercizio del loro diritto di difesa, e siano in relazione a ciò fatti materia di doglianza gli specifici effetti di tali incidenze. (Conf 5797/81, mass n 411067; (Conf 4157/79, mass n 400663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)