Sez. 2, Sentenza n. 5052 del 06/02/1996 Ud. (dep. 17/05/1996) Rv. 204735 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme | Motivazione - Mancanza di motivazione - Integrazione da parte del giudice di merito - Possibilità - Esclusione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme
In tema di intercettazioni telefoniche, se il decreto autorizzativo è privo di motivazione, il giudice di merito, in applicazione dell'art. 271 cod. proc. pen., deve rilevare l'inutilizzabilità, quali fonti di prova, dei risultati dell'atto di indagine e non può integrare, con la propria, la motivazione carente, il cui vizio rimane ineliminabile, senza alcuna possibilità che possa sanarsi dalla lettura unitaria dei due provvedimenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)