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Sez. 1, Sentenza n. 5179 del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/02/1998) Rv. 209463 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Difetto di motivazione del decreto di autorizzazione - Causa di inutilizzabilità - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1997-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209463-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI

Il difetto di motivazione dei decreti di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni (difetto costituito, nella specie, dal mancato richiamo alle pur esistenti condizioni di cui all'art.13 del D.L.13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni in L.12 luglio 1991 n.203, dettate per il caso in cui si proceda per un delitto di criminalità organizzata o di minaccia a mezzo del telefono), non dà luogo ad alcuna delle ipotesi di inutilizzabilità previste dall'art.271 c.p.p., quando sia sanato dall'integrazione effettuata, secondo le regole generali, dal giudice del gravame (nella specie, dal tribunale del riesame, davanti al quale era stato impugnato il provvedimento applicativo di misura cautelare basato sugli esiti delle disposte intercettazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)