Sez. 1, Sentenza n. 5581 del 12/11/1998 Cc. (dep. 15/01/1999) Rv. 212127 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Misura cautelare disposta sulla base dell'esito di intercettazioni telefoniche - Inutilizzabilità delle stesse per difetto di motivazione del decreto di autorizzazione - Deducibilità per la prima volta in sede di ricorso per cassazione avverso decisione del tribunale del riesame - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche, avverso il quale sia stata esperita procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non è deducibile per la prima volta in sede di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del tribunale del riesame l'inutilizzabilità delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da un asserito difetto di motivazione, precedentemente mai denunciato, del decreto di autorizzazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)