Sez. L, Sentenza n. 7474 del 12/08/1996 (Rv. 499177 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Stabilità del rapporto - Presupposti - Osservanza del procedimento stabilito dagli accordi collettivi per il conferimento degli incarichi - Conseguenze in materia di prosecuzione del servizio di guardia medica oltre la durata massima delle sostituzioni.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Considerato che il presupposto dell'applicabilità delle garanzie di stabilità dei rapporti di lavoro, cosiddetti parasubordinati, intercorrenti tra medici e unità sanitarie locali sta nell'osservanza dei procedimenti previsti, per la costituzione dei rapporti stessi, dagli accordi collettivi (resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica) di cui all'art. 48 della legge n. 833 del 1978, il quale prevede la nullità delle convenzioni "extra ordinem", deve escludersi che un medico incaricato del servizio di guardia medica possa far valere un diritto alla prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del trimestre di durata massima degli incarichi di sostituzione ai sensi dell'art. 15, ottavo comma, dell'accordo collettivo reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 885, qualora - pur in presenza di una domanda degli interessati di conferimento di un incarico stabile - non sia stato espletato e perfezionato il relativo procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 16/10/1984 num. 885 art. 3, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)