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Sez. 1, Sentenza n. 3387 del 05/05/2000 Cc. (dep. 13/06/2000) Rv. 216169 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Istanza motivata dall'allegazione di gravi condizioni di salute - Provvedimento del giudice - Motivazione - Criteri ai quali deve essere ancorata - Indicazione.
Stato
decisa il 2000-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216169-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

In tema di misure cautelari, allorché, nella persistenza dei gravi indizi di colpevolezza, venga richiesta la revoca della custodia cautelare in carcere per grave malattia, ai sensi dell'art. 275, comma quattro-bis, cod. proc. pen., si esige, da parte del giudice, una motivazione attenta e puntuale che deve verificare: 1)- se, e in rapporto a quali reati, ci si trovi dinanzi ad ipotesi previste dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e, in caso affermativo, se, tenuto conto degli elementi acquisiti, risulti effettivamente provata la inesistenza delle esigenze cautelari; 2)- se, in caso di non provata mancanza delle esigenze cautelari, le condizioni di salute del soggetto siano eventualmente incompatibili con la detenzione ai sensi del citato comma quattro-bis e, in ipotesi di risposta affermativa, se le esigenze cautelari debbano essere valutate come "eccezionalmente rilevanti".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Legge 12/07/1999 num. 231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)