Sez. U, Sentenza n. 799 del 29/04/1967 (Rv. 326884 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La causa di annullamento del contratto di Assicurazione, prevista dall'art.1892 cod.civ., esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali a)una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato b)l'influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio C) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato. Non qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato e causa di annullamento del contratto di Assicurazione ma l'annullamento e irrevocabile solo allorquando la dichiarazione falsa o reticente sia di tale natura che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto l'esatta o completa verita. L'accertamento dell'esistenza di tali elementi, essenziali per l'annullamento del contratto di Assicurazione, a norma dell'art.1892 cod. civ., importa un'indagine di fatto riservata al giudice di merito. (Cfr.2749-64 2597-64 224-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)