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Sez. 5, Sentenza n. 9663 del 24/07/2000 (Rv. 541079 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Incorporazione di una società di capitali - Quote o azioni della incorporata - Detenzione da parte dell'incorporante - Disciplina ex art. 16 d.P.R. n. 598/73 - Disavanzo di fusione - Iscrizione non tassabile, fino a concorrenza del disavanzo, nell'attivo del bilancio (o del conto economico) del valore di avviamento della incorporata - Ammissibilità - Detrazione ex art. 69 del d.P.R. n. 597/73 dall'imponibile di quote annuali di ammortamento del valore di avviamento - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541079-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e nella ipotesi di incorporazione di una società di capitali, le cui azioni o quote siano detenute dall'incorporante, quest'ultima, annullando le azioni o quote detenute, ha facoltà di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al minore valore "di libro" del patrimonio netto della incorporata, ove tale differenza dipenda dall'avviamento dell'azienda della incorporata medesima, iscrivendo nell'attivo del bilancio (o del conto economico) una corrispondente posta di avviamento, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito tassabile, ai sensi e nel vigore dell'art. 16 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e può inoltre detrarre dall'imponibile quote annuali di ammortamento del valore di avviamento, a norma dell'art. 69, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, se l'onerosità di tale avviamento sia in sè evidenziata dalla contestualità o comunque prossimità nel tempo dell'incorporazione rispetto all'acquisto di dette partecipazioni, ovvero, in ipotesi di soluzione di continuità fra le due operazioni, sia dimostrata la riferibilità di parte del prezzo pagato per quelle azioni o quote all'avviamento poi incamerato con la fusione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 69, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)