diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 19131 del 29/09/2005 (Rv. 585715 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Erronea impugnazione della sentenza dichiarativa della litispendenza con ricorso ordinario per cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Limiti - Conversione del ricorso in istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585715-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il ricorso ordinario per cassazione può convertirsi in istanza di regolamento di competenza qualora in esso siano presenti i requisiti di forma e di sostanza previsti per tale istanza e sia rispettato il termine perentorio previsto dall'art. 47, secondo comma cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)