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Sez. L, Sentenza n. 10164 del 20/09/1999 (Rv. 530164 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di vecchiaia - Requisito della continuità dell'esercizio della professione forense - Periodica verifica da parte della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori - Periodo di riferimento - Quinquennio precedente - Contributi cadenti nel quinquennio precedente la data della revisione - Rilevanza - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530164-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In materia di previdenza forense, il potere - dovere attribuito nell'art. 22 legge 20 settembre 1980 n. 576 alla Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori di verificare periodicamente la sussistenza del requisito dell'esercizio da parte degli iscritti alla libera professione con carattere di continuità è limitato, come periodo di riferimento, al quinquennio precedente la verifica stessa e non può invece essere esercitato in ogni tempo. Consegue che soltanto i contributi che cadono nel quinquennio precedente la data della revisione (facoltativa od obbligatoria) possono essere resi inefficaci per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale, requisito dal quale può prescindersi unicamente nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento o di investitura di una delle specifiche cariche pubbliche elettive indicate dal medesimo art. 22.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)