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Sez. L, Sentenza n. 12667 del 15/12/1997 (Rv. 510922 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di vecchiaia - Requisito della continuità dell'esercizio della professione forense - Onere probatorio - Omessa periodica verifica da parte della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori - Presunzione di sussistenza del requisito.
Stato
decisa il 1997-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510922-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In materia di previdenza forense, il potere - dovere attribuito nell'art. 22 legge 20 settembre 1980 n.576 alla giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori di verificare periodicamente (con riferimento al quinquennio precedente) la sussistenza del requisito dell'esercizio da parte degli iscritti alla libera professione con carattere di continuità comporta che, ove la Cassa si sia astenuta da tale controllo nel periodo (trentennale) di maturazione dell'anzianità utile per il diritto alla pensione di vecchiaia, deve presumersi la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio della professione forense, requisito della cui prova non è più onerato il professionista che domandi la pensione di vecchiaia.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)