Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 03/03/1995 (Rv. 490907 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO | Proprietario del veicolo - Presunzione di colpa in favore delle persone trasportate - Inapplicabilità - Risarcimento del danno in favore del trasporto - Titolo - Presupposti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO
La presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 cod. civ., a carico del proprietario di un veicolo (oltre che a carico del conducente), non si applica in favore delle persone trasportate, non assimilabili ai terzi estranei alla circolazione, a maggior tutela dei quali la succitata norma è stata predisposta, e, pertanto, il trasportato potrà ottenere il risarcimento del danno, nel caso di trasporto oneroso o gratuito, in forza di responsabilità contrattuale, e nel caso di trasporto amichevole o di cortesia, in forza di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.. La legge sull'assicurazione obbligatoria (art. 1 legge 24 dicembre 1969 n.990, come modificato dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, con. in legge 26 febbraio 1977 n.39), pur avendo imposto la copertura assicurativa del trasportato "a qualsiasi titolo", non ha comportato il venir meno della esclusione dell'applicazione delle presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ. all'ipotesi di trasporto a titolo di cortesia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)