Sez. L, Sentenza n. 2193 del 22/02/1992 (Rv. 475887 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Legge straniera contenente una disciplina meno favorevole di quella ex legge n. 230 del 1962 - Introduzione nel nostro ordinamento - Limite di ordine pubblico internazionale - Principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro - Operatività.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
Il principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro costituisce un limite di ordine pubblico internazionale all' introduzione nel nostro ordinamento, anche se richiamata ai sensi dell'art. 25, primo comma, delle Preleggi, di una legge straniera che contenga una disciplina del contratto di lavoro a termine meno favorevole di quella dettata dalla legge 18 aprile 1962 n. 230. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha ritenuto irrilevante, in quanto successiva al caso esaminato, la disciplina dettata dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)