Sez. L - , Ordinanza n. 22932 del 13/09/2019 (Rv. 655016 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto di lavoro a termine - Disciplina straniera meno favorevole - Applicabilità - Esclusione - Limite dell'ordine pubblico internazionale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a termine, la disciplina straniera, sebbene richiamata dalle parti quale "lex contractus", non può trovare applicazione se meno favorevole per il lavoratore rispetto alla legge italiana applicabile quale "lex fori", determinandosi, in caso contrario, la violazione del limite dell'ordine pubblico internazionale nella cui nozione, anche in considerazione della normativa dell'Unione Europea, rientrano la centralità dell'impiego stabile e la limitazione all'utilizzo del lavoro precario. (Fattispecie verificatasi sotto la vigenza della l. n. 230 del 1962 che non consentiva, contrariamente alla legge inglese richiamata dalle parti, la acausalità e la reiterazione di contratti a termine).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Tratt. Internaz. 19/06/1980, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)