Sez. 1, Sentenza n. 1485 del 07/06/1966 (Rv. 322952 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - CONSERVAZIONE DEI CREDITI VERSO ENTI SOPPRESSI O INCORPORATI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ALL'UFFICIO DI LIQUIDAZIONE - NECESSITA - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DELL'ENTE - IRRILEVANZA.*
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - CONSERVAZIONE DEI CREDITI VERSO ENTI SOPPRESSI O INCORPORATI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ALL'UFFICIO DI LIQUIDAZIONE - NECESSITA - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DELL'ENTE - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, contenente la disciplina generale relativa alla soppressione, liquidazione e incorporazione dei crediti verso l'ente soppresso, posto in liquidazione o incorporato - nella specie, gestione raggruppamento autocarri, i creditori sono tenuti a presentare la propria domanda di riconoscimento di crediti all'ufficio liquidazione istituito presso il ministero per il tesoro nel termine perentorio stabilito dal primo comma dell'articolo, tranne che l'abbiano gia presentata a precedente gestione di liquidazione dell'ente, gia in corso alla data di entrata in vigore della legge. Sono, pertanto, irrilevanti, ai fini predetti, le richieste di pagamento rivolte all'ente prima che ne sia stata disposta la liquidazione e il riconoscimento del debito da parte dell'ente stesso.*
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)