Sez. 3, Sentenza n. 4240 del 07/05/1996 (Rv. 497447 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligo di rimborsare il terzo danneggiato - Decorrenza - Inadempimento - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
L'assicuratore, che, ai sensi del primo comma dell'art. 1917 cod. civ. è obbligato a rimborsare le somme che al terzo devono essere pagate dall'assicurato, può essere tenuto a pagamenti di somme eccedenti il massimale di polizza a partire dal momento in cui venga giudizialmente (o negozialmente) accertata la responsabilità dell'assicurato, nonché quantificato l'ammontare delle somme dovute al terzo, dato che solo in tale momento il credito dell'assicurato verso l'assicuratore diventa liquido ed esigibile. Ne consegue che solo da tale momento, e non da quello dell'illecito, l'assicuratore, per un verso, è tenuto all'adempimento della propria obbligazione (senza che rilevi che, precedenza, l'assicurato gli abbia intimato formalmente di provvedere al versamento dell'indennizzo, né che l'assicurato abbia provveduto a chiamare in causa l'assicuratore a norma dell'ultimo comma dell'art. 1917 cod. civ.) e, per altro verso, ove sia rimasto inadempiente, subisce gli effetti della mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)