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Sez. 3, Sentenza n. 5137 del 22/05/1998 (Rv. 515726 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Responsabilità per danni conseguenti all'esercizio dell'attività medica - Obbligo degli interessi - Oltre i limiti del massimale - Condizioni - Ingiustificato ritardo nel pagamento dell'indennità liquidata - Necessità - Pregressa richiesta di pagamento formulata dall'assicurato - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515726-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

L'assicuratore della responsabilità civile per i danni conseguenti ad esercizio dell'attività medica - a differenza dell'assicuratore della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore - è tenuto al pagamento degli interessi oltre i limiti del massimale soltanto se ritardi senza giustificato motivo il pagamento dell'indennità assicurativa, che sia divenuta liquida ed esigibile, a decorrere dal momento della liquidazione, senza che rilevi la richiesta di pagamento dell'indennità che sia effettuata anteriormente a tale momento, anche se sotto forma di chiamata in causa a norma dell'ultimo comma dell'art. 1917 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)