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Sez. 5, Sentenza n. 45295 del 07/07/2005 Ud. (dep. 14/12/2005) Rv. 232722 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Autentica notarile di sottoscrizione non apposta in presenza del notaio - Integrazione del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. - Atto nullo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232722-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del notaio che proceda ad autenticare in calce ad una procura speciale sottoscrizioni non apposte in sua presenza, in quanto detta attestazione - riconducendo tali sottoscrizioni ai rispettivi autori apparenti - comprova l'esistenza di un fatto in realtà inesistente, vulnerando la funzione autenticativa e certificativa propria del notaio e ledendo il bene giuridico della pubblica fede e dell'affidamento dei terzi; né, al riguardo, rileva il fatto che si tratti di atto nullo, considerato che solo l'inesistenza giuridica, e non la mera nullità del documento, fa venire meno la tutela penale nel caso di falso documentale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)