Sez. 1, Sentenza n. 2428 del 28/06/1976 (Rv. 381211 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - COMPETENZA - INGIUNZIONE PER CREDITO AZIONATO IN VIA ORDINARIA - DIFETTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - PROCEDIMENTO ORDINARIO PER IL CREDITO INGIUNTO - LITISPENDENZA - CONNESSIONE DI CAUSE - INSUSSISTENZA - RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI - NECESSITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - COMPETENZA - INGIUNZIONE PER CREDITO AZIONATO IN VIA ORDINARIA - DIFETTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - PROCEDIMENTO ORDINARIO PER IL CREDITO INGIUNTO - LITISPENDENZA - CONNESSIONE DI CAUSE - INSUSSISTENZA - RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI - NECESSITA.*
La circostanza che il decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente di un tribunale, riguardi un credito per il quale sia gia pendente, davanti a quel tribunale, giudizio di cognizione ordinaria, non comporta invalidita del decreto, per difetto di Competenza, ne determina un rapporto di litispendenza o continenza fra detto procedimento ordinario ed il procedimento di opposizione al decreto davanti al medesimo tribunale, difettando il presupposto della pendenza delle cause davanti a giudici diversi, ma comporta solo l'esigenza di una riunione degli indicati procedimenti, a norma degli artt 273 e 274 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)