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Sez. 2, Sentenza n. 12817 del 18/12/1997 (Rv. 511025 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Sentenza costitutiva - Omessa condanna del promittente alla consegna del bene al promissario - Domanda per ottenerla - Cognizione e non esecuzione.
Stato
decisa il 1997-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511025-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Se il giudice, nel pronunciare la sentenza costitutiva prevista dall'art. 2932 cod. civ., non condanna il promittente venditore a consegnare il bene al promittente compratore, il giudizio da questi instaurato per ottenere tale adempimento non è di esecuzione, mancando un titolo esecutivo, bensì di cognizione, perché volto ad ottenerlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)