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Sez. 2, Sentenza n. 3090 del 24/03/1998 (Rv. 513920 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - COSTITUTIVA | Eseguibilità- Condizioni - Cosa giudicata - Necessità - Conseguenze - Qualificazione della natura giuridica di una sentenza - Errore di fatto revocatorio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513920-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - COSTITUTIVA

Una sentenza costitutiva - qual'è quella che dispone il trasferimento del passaggio di una servitù ad altro luogo (art. 1068 cod. civ.) - non è esecutiva finché non passa in giudicato e pertanto, se la parte vittoriosa la esegue prima, è esperibile nei suoi confronti l'azione di spoglio, mentre avverso la qualificazione della natura giuridica di una sentenza non è esperibile il rimedio della revocazione (art. 391 bis cod. proc. civ., nella specie), perché non concerne l'esistenza di un fatto, che inoltre, per configurare l'errore revocatorio, deve esser basilare per la "ratio decidendi" e il "dictum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)