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Sez. 3, Sentenza n. 18216 del 09/04/2002 Ud. (dep. 14/05/2002) Rv. 221957 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Demolizione e ricostruzione di immobili in zona sottoposta a vincolo - Normativa di cui alla legge n. 431 del 1985 - Nuove disposizioni di cui al D. Lgs n. 490 del 1999 - Continuità normativa - Conseguente necessità di autorizzazione della Amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Disposizioni di cui al T. U. n. 380 del 2001 in materia edilizia - Non incidenza sulla pregressa disciplina.
Stato
decisa il 2002-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221957-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

I lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo, sia pure nel rispetto della precedente volumetria e destinazione d'uso, richiedono l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo ai sensi degli artt 151 e 152 del decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, così come in precedenza ai sensi degli artt. 1 del D.L 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431 e 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che tale quadro normativo non risulta modificato dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, atteso che ai sensi dell'art. 22 del citato T.U. gli interventi di demolizione e ricostruzione, pur se ora sottoposti a denuncia di inizio attività, allorché effettuati in zone vincolate necessitano della autorizzazione della P.A. a tutela del vincolo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 151 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 152, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)