Sez. 3, Sentenza n. 8359 del 16/01/2001 Ud. (dep. 28/02/2001) Rv. 218034 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Violazione dell'art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 - Sanzione applicabile - Art. 20 lett. c) legge n. 47 del 1985 - Modificazione dopo l'approvazione del D. Lgs. n. 490 del 1999 - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di costruzione senza autorizzazione paesaggistica in zona soggetta a vincolo, la violazione dell'art. 1 'sexies' Legge 8 agosto 1985 n. 431 è punita con la sanzione prevista dall'art. 20 lett. c) Legge 28 febbraio 1985 n. 47, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 163 D.L.G. 490 del 1999, atteso che tale ultima fonte ha carattere compilativo e non è idonea a introdurre una nuova disciplina sanzionatoria in materia penale, vuoi perché manca una espressa delega legislativa (art. 1 Legge n. 352 del 1997) vuoi perché una diversa interpretazione sarebbe contraria a quella fornita dalla Corte costituzionale sulla valenza del vincolo paesistico.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Legge 08/10/1997 num. 352 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)