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Sez. 3, Sentenza n. 40862 del 02/10/2001 Ud. (dep. 16/11/2001) Rv. 220356 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Disposizioni di cui al D.L n. 312 del 1985 - Convertito in legge n. 431 del 1985 - Nuove disposizioni di cui al D. Lgs n. 490 del 1999 - Natura dei reati ivi previsti - Persistenza della natura di reati di pericolo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220356-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In materia paesaggistica, anche dopo la entrata in vigore del decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui al D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, le ipotesi di reato ivi previste mantengono la natura di reati di pericolo, sicché rimane esclusa la sanzionabilità soltanto di interventi non autorizzati di entità talmente minima da non potere dare luogo, neppure in astratto, al pericolo di un pregiudizio ai beni protetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)