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Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 25/05/1973 (Rv. 364296 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - FATTI DETERMINANTI ULTERIORI SPESE - ISCRIZIONE DI RISERVA NEL REGISTRO DI CONTABILITA - ONERE DELL'APPALTATORE - ADEMPIMENTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364296-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - FATTI DETERMINANTI ULTERIORI SPESE - ISCRIZIONE DI RISERVA NEL REGISTRO DI CONTABILITA - ONERE DELL'APPALTATORE - ADEMPIMENTO - ESTREMI.*

In tema di appalto di opere pubbliche, data la necessita della continua evidenza delle spese richieste dall'opera, nel quadro generale delle esigenze proprie di un bilancio pubblico ed in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti nonche alle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, sussiste, a carico dell'appaltatore, un Onere generale di denuncia del fatto che egli ritenga produttivo di conseguenze patrimoniale a se sfavorevoli. A detto Onere l'appaltatore adempie con la tempestiva iscrizione di apposita riserva nel registro di contabilita o in altri documenti contabili, con la successiva rituale indicazione degli elementi Atti ad individuare la sua pretesa, nel titolo e nella somma, e con la conferma della riserva in Sede di conto finale. (V 1960/72, mass n 359067).*

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)