Sez. 4, Sentenza n. 24627 del 07/04/2004 Cc. (dep. 31/05/2004) Rv. 228842 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE | Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Principio di specialità - Nozione - Effetti - Fatti commessi anteriormente a quello oggetto dell'estradizione - Esercizio dell'azione penale - Esclusione - Acquisizione di mezzi di prova - Ammissibilità - Emissione di provvedimenti restrittivi - Ammissibilità - Limiti - Esecuzione - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE
In tema di rapporti con autorità straniere, il principio di specialità di cui all'art. 14 comma primo della Convenzione europea di estradizione deve essere inteso nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna, è inibito l'esercizio dell'azione penale, atteso che la predetta clausola si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale, anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso ad incidente probatorio(art. 346 cod.proc.pen.) e l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, che non possono però avere esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 346, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 346, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 art. 12, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)