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Sez. 2, Sentenza n. 3706 del 08/01/2016 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 265781 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE | Principio di specialità formulato dallo Stato richiesto ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 - Fatti commessi anteriormente all'estradizione per i quali non era stata richiesta - Condizione di procedibilità.
Stato
decisa il 2016-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265781-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, formulato dalla Stato richiesto ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1998, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali la stessa non sia stata richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)