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Sez. 2, Sentenza n. 1698 del 12/03/1984 (Rv. 433775 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - LIMITI - TERMINI - DOMANDA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - OBBLIGO DI ESAME - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433775-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - LIMITI - TERMINI - DOMANDA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - OBBLIGO DI ESAME - ESCLUSIONE.*

In base al combinato disposto degli artt. 183, 189 e 190 cod. proc. civ., nel giudizio di primo grado le domande possono essere precisate e, quando occorre, modificate, nei limiti di quanto reso necessario dallo svolgimento dell'istruttoria, nella prima udienza o nell'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre la comparsa conclusionale deve soltanto illustrare le conclusioni già precisate, sicché il giudice non deve esaminare una domanda formulata per la prima volta in tale comparsa. (V 3964/83, mass n 428902; (V 5779/82, mass n 423519; (V 1072/81, mass n 411618).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)